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STATUTO
« torna indietroTITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Costituzione E' costituita in Brescia l'Organizzazione di Volontariato denominata POLISPORTIVA BRESCIANA NO FRONTIERE Onlus Associazione Sportiva Dilettantistica , in forma d'associazione non riconosciuta. La sede sociale è in Brescia. L'organizzazione di volontariato avrà durata illimitata.
Articolo 2 - Statuto L'Associazione Polisportiva Bresciana No Frontiere Onlus Associazione Sportiva Dilettantistica è disciplinata dal presente statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della legge n. 266/1991, della Legge Regionale n. 22/1993, del D.Lgs. n. 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.
Articolo 3 - Modifiche allo statuto Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.
Articolo 4 - Oggetto e scopo L'Organizzazione di Volontariato non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promuovendo, incrementando e organizzando attività motorie e sportive per disabili, organizzando attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica. L'Organizzazione si prefigge inoltre la promozione e lo sviluppo di ogni altra attività complementare atta a favorire l'educazione fisica e morale. L'Organizzazione di Volontariato non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.
TITOLO II - ADERENTI Articolo 5 - Ammissione Sono aderenti dell'Organizzazione di Volontariato tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell'organizzazione e s'impegnano per realizzarle versando la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo. Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti. Qualora l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti sopra specificati, ha il diritto di essere ammesso, in ogni caso una eventuale delibera di non ammissione deve essere motivata.
Articolo 6 - Adesione L'adesione all'Organizzazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni delle Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. I soci hanno l'obbligo di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'organizzazione.
Articolo 7- Perdita della qualità di socio La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Articolo 8 - Recesso Chiunque aderisca all'Organizzazione di Volontariato può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa, dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo almeno 3 (tre) mesi prima del termine dell'anno in corso.
Articolo 9- Esclusione In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento della quota sociale e/o per gravi motivi e/o gravi infrazioni allo Statuto ed al Regolamento Sociale, chiunque partecipi all'Organizzazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea dei soci con le modalità disciplinate dall'art. 15 del presente statuto. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato per lettera raccomandata contenente le motivazioni del provvedimento stesso, contro il quale l'interessato potrà ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.
TITOLO III -ORGANI
Articolo 10 - Organi dell'Organizzazione Sono organi dell'Organizzazione: a) L' Assemblea degli aderenti; b) Il Consiglio Direttivo c) Il Presidente d) Il Vicepresedente e) Il Segretario f) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 11 - Composizione dell'Assemblea L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Organizzazione di Volontariato ed è l'organo sovrano dell'Organizzazione stessa. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.
Articolo 12 - Convocazione L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Organizzazione, nonché ai Revisori dei conti, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
Articolo 13 - Oggetto delle delibere assembleari L'Assemblea:
Articolo 14 - Validità dell'Assemblea L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.
Articolo 15 - Votazioni L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci maggiori di età regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione e l'approvazione del bilancio. Nelle votazioni l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo L'Organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di due anni. In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito registro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Organizzazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Articolo 17 - Il Presidente Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione; solo in caso di assenza o di impedimento ne assume e disimpegna le funzioni il Vice-Presidente Il Presidente dell'Organizzazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente dura in carica 2 anni. L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Organizzazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Organizzazione. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
Articolo 18 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
Articolo 19 - Il Segretario del Consiglio Direttivo Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Organizzazione. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti.
Articolo 20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti L'Assemblea provvede contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo alla nomina di tre revisori dei conti con il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. Il Collegio deve riunirsi a tale scopo almeno due volte l'anno. I componenti del Collegio durano in carica due anni. L'incarico di Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alla adunanze dell'Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo. Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Organizzazione e dei relativi Libri, danno pareri sui bilanci . TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO
Articolo 21 - Patrimonio Il patrimonio è costituito:
Le entrate dell'Organizzazione sono costituite:
fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore: contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali; dal ricavato derivante dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali
Articolo 22 - Erogazioni donazioni e lasciti Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
Articolo 23 - Bilancio Gli esercizi dell'Organizzazione di Volontariato chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio, entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come disciplinato dall'articolo 12 del presente Statuto. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Organizzazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
Articolo 24 -Avanzi di gestione All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO V - RESPONSABILITÀ'
Articolo 25 - Responsabilità ed assicurazione Gli aderenti all'Organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi. L'Organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L'Organizzazione previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Organizzazione stessa.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 26 - Scioglimento In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art. 90 L. 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni
Articolo 27 - Legge applicabile Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile. L'Organizzazione accetta lo Statuto e i Regolamenti della C.I.P.(Comitato Italiano Paralimpico) ed ogni disposizione emanata dai competenti organi federali.
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